Termoacustica della casa

I LIMITI FISSATI DALLA NORMATIVA

I principali riferimenti normativi in materia di isolamento termico sono:

LEGGE 9 GENNAIO 1991, n.10

La legge n.10 del 1991 – Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili dell'energia – imponeva di verificare l'isolamento di pareti murarie e coperture al fine di contenere il consumo di energia mediante un adeguato isolamento termico degli edifici e l'ottimizzazione del rendimento degli impianti di riscaldamento.

La legge prevedeva, sia per i nuovi edifici sia per gli edifici da ristrutturare, l'obbligo di presentare un progetto per l'isolamento termico, ma è stata vigente fino al 16 agosto 2005.

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, n.192

Il 19 agosto 2005 viene emanato il D.Lgs. n.192, che a distanza di tre anni, recepisce la Direttiva Comunitaria 2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell'edilizia.

Il decreto, che entra in vigore il 9 ottobre 2005, introduce le metodologie di calcolo del fabbisogno energetico di un edificio, i requisiti minimi e le modalità di certificazione energetica per le costruzioni nuove e le ristrutturazioni parziali o totali degli edifici.

Con tale decreto vengono fissati dei livelli più elevati di isolamento termico che deve avere un edificio, inoltre viene introdotto l'obbligo, per le nuove costruzioni, di munirsi di certificazione energetica.

DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2006, n.311

Certificazione Energetica

Dal 1° febbraio 2007, a tutt'oggi, il decreto D.Lgs. n. 311 – Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia – specifica ulteriormente l'ambito di intervento della legge, che ora non riguarda solo gli edifici di nuova costruzione ma anche gli impianti in essi installati, i nuovi impianti installati in edifici esistenti, le opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti. E più precisamente:

  • si ha una applicazione integrale sia nel caso di edifici di nuova costruzione sia nel caso di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione per superficie utile maggiore di 1000 mq;
  • si ha una applicazione integrale, ma soltanto riferita all'ampliamento, nel caso in cui l'ampliamento riguarda un edificio esistente e sia superiore al 20% del volume originario;
  • si ha una applicazione limitata solo a determinati parametri nel caso in cui:
    • sostituzione o ristrutturazione dell'impianto termico;
    • sostituzione del generatore di calore;
    • la ristrutturazione totale sia inferiore ai 1000 mq della superficie utile dell'edificio;
    • la ristrutturazione parziale, l'ampliamento o la manutenzione straordinaria sia inferiore al 20% del volume dell'intero edificio;

Il Decreto prevede un metodo di calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio. In tale calcolo non si considerano soltanto le componenti strutturali  (componente impiantistica muri, coperture, tipo di isolamento, tipologie di serramenti, ecc.) ma anche la (impianto di riscaldamento, utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia, ecc.).

Nell'Allegato C sono ridefiniti gli indici di prestazione energetica per il riscaldamento invernale e le trasmittanze termiche delle strutture (pareti perimetrali, coperture, pavimenti confinanti con ambienti non riscaldati, chiusure trasparenti e vetri).

Per l'isolamento termico del tetto dal 1/1/2010 la trasmittanza termica U deve essere inferiore ai seguenti valori limite:

Zone climatiche A, B e C U = 0,38 W/m2K
Zona climatica D U = 0,32 W/m2K
Zona climatica E U = 0,30 W/m2K
(Milano e provincia)
Zona climatica F U = 0,29 W/m2K

Il Decreto dispone, inoltre, che per migliorare le prestazioni energetiche del proprio edificio o del proprio impianto è possibile accedere ad incentivi o sgravi fiscali, presentando obbligatoriamente l'attestato di certificazione energetica.