Termoacustica della casa

LA DIVERSITÀ TRA IL DPCM 5/12/1997 (REQUISITI ACUSTICI) E L'ART. 844 CC (IMMISSIONI DI RUMORE)

Sia il limite imposto dall'art. 844 codice civile sia i limiti prescritti dal DPCM 5/12/97 hanno la finalità di ridurre l'esposizione umana al rumore, ma con una grossa differenza.

Il DPCM 5/12/97 regolamenta i requisiti acustici degli edifici, cioè l'isolamento acustico di facciate, muri, solette e impianti idro-sanitari, centrali termiche, ascensori, ecc., mentre l'art. 844 cc regolamenta le immissioni di rumore nelle abitazioni dall'esterno e anche dall'interno dello stesso condominio.

Il primo (DPCM 5/12/97) prescrive i limiti d'isolamento acustico che le nuove costruzioni e le abitazioni ristrutturate devono rispettare. Il secondo (844 cc) indica il limite massimo del rumore immesso dalle attività vicine, che è variabile perché dipende dalla zona dove si trova l'abitazione: se è in una zona rumorosa il limite sarà più alto rispetto ad un'abitazione in zona silenziosa.

La prova della mancata rispondenza dell'isolamento acustico (DPCM 5/12/97) non deve essere confusa con la prova dell'immissione di rumore, perché le due prove sono molto diverse: la prima consiste nella misurazione dell'isolamento acustico del muro o della soletta e la seconda consiste nella registrazione del livello sonoro dell'immissione del rumore provocato dal vicino. La differenza è fondamentale: il muro è silenzioso, invece l'immissione è rumorosa.

Di seguito si riportano alcuni esempi per far comprendere quando la problematica lamentata deve essere trattata come immissione di rumore o come mancato rispetto dei requisiti acustici, oppure quando il disturbo causato dell'immissione di rumore è una conseguenza della mancata rispondenza dei requisiti acustici.

Per prima cosa si deve fare una netta distinzione a seconda che la concessione edilizia dell'abitazione sia stata rilasciata prima o dopo il febbraio del 1998.

Per le abitazioni che hanno avuto la concessione edilizia prima del febbraio del 1998, e che successivamente non siano state ristrutturate, tutte le problematiche devono essere trattate come immissione di rumore. Questo perché i limiti dei requisiti acustici, che erano in vigore prima del 1998, erano molto bassi e quindi praticamente sono sempre rispettati.
Mentre per le abitazioni la cui concessione edilizia o la ristrutturazione è avvenuta dopo il febbraio del 1998 le problematiche possono essere riassunte nei tre casi che seguono:

  1. immissione di rumore: le rumorosità lamentate da attività di pub o ristorante o pizzeria, i condizionatori, le attività artigianali e industriali, l'eccessivo trascinamento di sedie o di oggetti fatti cadere dal piano sovrastante, l'abbaiare del cane del vicino, le celle frigorifere del sottostante supermercato, ecc. In questi casi, anche se i requisiti acustici dell'abitazione sono rispettati, la problematica deve essere trattata come immissione di rumore (art. 844 cc).
    Questo perché, oltre al fatto che le misurazioni possono essere eseguite anche a finestra aperta (nei requisiti acustici la verifica viene condotta a finestra chiusa), la persona è disturbata dalla rumorosità prodotta dall'attività delle persone o dagli impianti non appartenenti al proprio condominio o anche da impianti (centrale termica, ascensore, condizionatori privati, ecc.) e attività delle persone (Pub/ristorante/pizzeria, famiglie rumorose, ecc.) facenti parte del proprio condominio;
  2. mancato rispetto dei requisiti acustici. In tal caso, indipendentemente che la persona sia o non sia disturbata, magari perché abita all'ultimo piano o perche gli appartamenti adiacenti la sua abitazione ancora non sono stati venduti, la legge prescrive che le solette e i muri di separazione, tra le diverse unità immobiliari, la facciata dei diversi locali e la rumorosità degli impianti continui (la centrale termica o la centrale di condizionamento, ecc.) o discontinui (l'ascensore, lo scarico del Wc o del lavandino o della doccia, ecc.) debbono rispettare dei limiti prescritti dal DPCM 5/12/97. Se i limiti sono rispettati, ma la rumorosità percepita, ad esempio dal calpestio, dal trascinamento di sedie o dal vociare o dall'ascolto a volume sostenuto di stereo o TV, disturba, in tal caso la problematica deve essere affrontata come immissione di rumore, questo perché i requisiti acustici sono rispettati.
    Anche se un immobile di recente costruzione rispetta i requisiti acustici (DPCM 5/12/97), non significa che le persone che abitano nell'appartamento sottostante non sentano il calpestio o la rumorosità degli impianti dell'appartamento sovrastante o non sentano la rumorosità della strada.
    Il rispetto del DPCM, visto che ha i limiti più bassi d'Europa, fa si che la persona possa essere minimamente difesa dal rumore ma non protetta in modo efficace. Quindi, in un edificio che rispetta tutti i requisiti, sentire il calpestio, la rumorosità degli impianti o la rumorosità della strada è normale. Non è invece normale un eccessivo disturbo a causa del non rispetto dei requisiti acustici.
    Soltanto i tecnici specialisti, e dopo aver verificato con idonea strumentazione, possono dire se i requisiti acustici prescritti dal DPCM 5/12/97 sono rispettati oppure no e non certo persone comuni che come attività / professione / mestiere fanno ben altro.
  3. mancato rispetto dei requisiti acustici e immissione di rumore. Se ad esempio l'appartamento sovrastante alla nostra unità immobiliare è stato ristrutturato, ma senza adeguarlo ai requisiti acustici (DPCM 5/12/97), questo fa si che il "normale vivere" degli occupanti dell'appartamento sovrastante passi per cattiva educazione. In tal caso il disturbo che si percepisce dovrà essere affrontato sia come immissione di rumore sia come mancato rispetto dei requisiti acustici.