Termoacustica della casa

LA NORMATIVA DEI REQUISITI ACUSTICI (DPCM 5/12/97)

I LIMITI FISSATI DALLA NORMATIVA

I rumori prodotti negli edifici hanno quattro diversi tipi di trasmissione e per tutti e quattro le abitazioni, costruiti dopo il febbraio 1998, devono avere buone caratteristiche acustiche.

La normativa sull'inquinamento acustico, per ciascuna delle quattro caratteristiche, si limita a stabilire quali sono i valori in decibel per l'isolamento acustico delle strutture murarie e per la rumorosità degli impianti da rispettare in opera. Lo spessore dei muri e la scelta dei materiali sono lasciati liberi, è il progettista che li determinerà.

Questa normativa è il DPCM 5/12/97 (decreto del presidente del consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997).

La normativa dei requisiti acustici

Si precisa che i limiti di R'w e D2m,nT,w sono limiti minimi (al di sotto dei quali l'isolamento non va bene), mentre i limiti di L'n,w, LASmax e LAeq sono limiti massimi (al di sopra dei quali non va bene). Cioè 50 e 40 sono limiti minimi e 63, 35 e 25 sono limiti massimi.

I REQUISITI ACUSTICI DEI NUOVI EDIFICI

La legge n. 447/95 prevede la "determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore" (art. 3 "Competenze dello Stato", comma 1, lettera e).

Il provvedimento statale esecutivo di questa disposizione della legge è il DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Il DPCM 5/12/97 si applica a tutti gli edifici in cui il rilascio della concessione edilizia è avvenuto dopo il 20 febbraio 1998.

Il DPCM 5/12/97 stabilisce le caratteristiche acustiche in opera di facciate, muri, solette e impianti dell'edificio.

I REQUISITI ACUSTICI NELLE RISTRUTTURAZIONI

Nel caso di ristrutturazioni il DPCM 5/12/97 va applicato anche per ristrutturazione parziale di: impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici e del rifacimento della facciata esterna (verniciatura esclusa).

In Lombardia, l'art. 7 della Legge regionale n. 13 del 2001, stabilisce che gli interventi sulle abitazioni esistenti devono essere corredati da dichiarazione del progettista, che attesti il rispetto del DPCM 5/12/97, quando gli interventi ne modifichino le caratteristiche acustiche.

Di seguito riporto degli esempi di ristrutturazione e i relativi requisiti acustici che devono essere rispettati:

Esempi di ristrutturazione e i relativi requisiti acustici che devono essere rispettati

IL COLLAUDO DEI REQUISITI ACUSTICI

Non tutti sanno che le nuove abitazioni debbono possedere dei requisiti acustici (DPCM 5/12/1997). Cioè un edificio, realizzato con concessione edilizia rilasciata a partire dal 20 febbraio 1998, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, deve essere in grado di limitare, in maniera passiva, la trasmissione dei rumori al suo interno.

La legge richiede il rispetto dei requisiti acustici del DPCM 5/12/97 non soltanto nella fase della progettazione ma nella realtà, in opera.

Il decreto NON OBBLIGA ad eseguire le prove acustiche di collaudo in opera, però richiede che a lavoro ultimato i requisiti acustici siano rispettati. A lavoro ultimato il direttore dei lavori deve dichiarare che la costruzione rispetta tutti gli obblighi di legge - quindi anche i requisiti del DPCM 5/12/97- e successivamente il comune rilascia il certificato di agibilità (ex abitabilità).